Art. 12.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:

          a) disciplinare gli aspetti connessi alla riservatezza del procedimento;

          b) individuare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

          c) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto al Comitato;

 

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          d) razionalizzare e armonizzare le procedure di informazione, assistenza e sostegno delle vittime per garantire loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti dalla presente legge;

          e) disciplinare il contenuto della domanda e la documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del procedimento stesso;

          f) definire i criteri per la corresponsione delle elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfarle, sia possibile per gli aventi diritto un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi;

          g) regolare la procedura e le modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a titolo di anticipazione;

          h) dettare le norme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, degli sportelli e dell'ufficio di supporto al Comitato, indicando i criteri di individuazione delle associazioni più rappresentative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l), i membri supplenti di tutte le associazioni ivi previste, nonché l'entità dei compensi spettanti ai singoli componenti e le modalità di finanziamento della relativa attività.

      2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

 

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